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L’Angolo del Commercialista – Registratori di cassa e POS, obbligo di integrazione dal 2026

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Michele Callovi


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Dal 1° gennaio 2026, al fine di rafforzare la lotta all’evasione fiscale attraverso una maggiore tracciabilità delle transazioni commerciali, si applicherà l’integrazione tra il registratore di cassa telematici (RT) e il POS (ovvero il terminale di pagamento elettronico).

Questa novità impone un collegamento “strutturale” tra il dispositivo che accetta i pagamenti con carta (il POS) e quello che emette lo scontrino fiscale (il registratore di cassa).

Il sistema “integrato” dovrà memorizzare i dati di ogni singola transazione elettronica – ad eccezione dei dati sensibili del cliente – e trasmettere quotidianamente l’importo complessivo dei pagamenti elettronici all’Agenzia Entrate. Il chiaro intento è quello di eliminare la discrepanza tra i corrispettivi registrati e i pagamenti elettronici incassati.

La scadenza per l’invio di questi dati è fissata all’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

L’obbligo riguarda la quasi totalità delle attività commerciali che utilizzano i registratori telematici per la certificazione dei corrispettivi; quindi i negozi al dettaglio, i ristoranti, i bar, gli artigiani e i professionisti.

Sono escluse solo quelle poche categorie di contribuenti non soggette all’obbligo di emissione dello scontrino elettronico. In sostanza, vi è obbligata la stragrande maggioranza delle imprese che operano a contatto con il pubblico.

Pertanto, tutti gli esercenti che emetteranno scontrini elettronici dovranno adeguare le proprie infrastrutture tecnologiche per conformarsi a questa nuova disposizione in modo da garantire una connessione tecnica diretta tra i loro sistemi POS e i registratori di cassa telematici, assicurando così che ogni transazione elettronica venga automaticamente registrata e comunicata all’Agenzia Entrate.

Sanzioni

La mancata connessione tra il POS e il registratore di cassa comporterà una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 4.000 euro.

Inoltre, per l’omessa, tardiva o infedele trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici, è prevista una multa di 100 euro per ogni comunicazione, con un tetto massimo di 1.000 euro per trimestre.
Non sarà quindi sufficiente avere un sistema integrato, ma sarà necessario assicurarsi che funzioni correttamente e che i dati inviati siano sempre accurati e completi.

Oltre alle sanzioni economiche, sono previste anche sanzioni accessorie che possono avere un impatto ancora più rilevante sull’attività commerciale; infatti, in caso di violazioni ripetute, le autorità possono disporre la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo che va da 3 giorni a 1 mese. Questo periodo può essere esteso fino a 6 mesi se l’importo delle operazioni contestate supera i 50.000 euro.

Per la specifica violazione della mancata connessione tra i dispositivi, la sospensione può variare da 15 giorni a 2 mesi, arrivando fino a 6 mesi in caso di recidiva.

Dott. Michele Callovi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile



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