Una detrazione riguarda le spese connesse alla frequenza scolastica, dall’infanzia alle secondarie. Un’altra, non cumulabile, è dedicata alle erogazioni liberali verso gli istituti scolastici
Per la frequenza di istituti scolastici (diversi dalle università), spetta una detrazione dall’Irpef pari al 19% delle spese sostenute.
Quali scuole
In dichiarazione possono normalmente essere riportate le spese di istruzione sostenute nelle scuole: dell’infanzia (materne), primarie (elementari), secondarie di primo grado (medie), secondarie di secondo grado (superiori) e anche i costi sostenuti per la frequenza dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati, ma solo per corsi precedenti all’entrata in vigore del Dpr 212/2005. Le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del Dpr n. 212/2005, invece, possono rientrare della detrazione prevista per le spese di iscrizione ai corsi universitari.
Spese detraibili
Sono ammesse le tasse di iscrizione e frequenza, i contributi obbligatori, i contributi volontari e le liberalità deliberati dagli organi scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Rientrano quindi anche la mensa scolastica e i servizi integrativi (pre/post scuola, assistenza al pasto), le gite scolastiche, l’assicurazione, corsi extra (lingua, teatro, eccetera, svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza), il trasporto scolastico. Le spese per il trasporto sono cumulabili con la detrazione prevista per gli abbonamenti ai trasporti pubblici locali, regionali e interregionali (che è una detrazione ad hoc a parte).
Spese non detraibili
Non rientrano nell’agevolazione, invece, le spese sostenute all’estero e quelle per cancelleria e libri scolastici. Inoltre, non possono essere indicate le spese rimborsate dal datore di lavoro nel 2024 come parte di premi o welfare aziendale (indicate nella CU 2025 con codice 12).
Tuttavia, se solo una parte della spesa è stata rimborsata, la quota non rimborsata può essere detratta.
Condizioni e limiti
Le spese devono essere tracciabili, cioè effettuate tramite bonifico bancario o postale, carte di debito o di credito, PagoPa, bollettini postali o Mav. Il contribuente può dimostrare il pagamento tracciabile con le ricevute della carta o gli estratti conto, con la copia del bollettino o del Mav. Se il pagamento è effettuato da terzi (ad esempio, il rappresentante di classe), serve l’attestazione della scuola con i dati di ciascun alunno.
Documentazione da conservare
Per essere in regola, bisogna conservare le ricevute o quietanze di pagamento, con l’indicazione del servizio (mensa, trasporto, eccetera), la scuola frequentata e il nome dell’alunno. E anche le eventuali attestazioni rilasciate dalla scuola o dal soggetto che ha ricevuto il pagamento, che certifichino l’importo e il metodo di pagamento tracciabile, e le annotazioni in fattura o le ricevute fiscali che confermino la tracciabilità.
Un particolare da tenere a mente: non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati dell’alunno o della scuola. Quindi è fondamentale che siano completi fin da subito.
Importo massimo detraibile
Per l’anno d’imposta 2024, la detrazione del 19% si applica su un massimo di 800 euro per ogni alunno o studente. Se più persone hanno diritto alla detrazione (ad esempio entrambi i genitori), l’importo va ripartito tra loro.
L’agevolazione per le erogazioni liberali a favore delle scuole
La detrazione per le spese scolastiche è diversa da quella prevista, per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, che ha il suo inquadramento nell’articolo 15, comma 1, lettera i-octies del Tuir. È importante sapere che le due detrazioni sono differenti e non sono cumulabili.
Questa seconda tipologia di agevolazione, infatti, ha come oggetto le erogazioni liberali effettuate in favore delle scuole di ogni ordine e grado sia statali che paritarie senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale di istruzione, le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli Its Academy e gli istituti tecnici superiori ed è previsto per tutti i contribuenti che effettuano donazioni volontarie — non decise dagli organi scolastici — con l’obiettivo di supportare l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa. Tuttavia, non si ha diritto alla detrazione se la donazione è fatta nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico.
È importante sapere che la detrazione non spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’interesse del familiare fiscalmente a carico e chi effettua queste donazioni non può far parte del consiglio d’istituto o della giunta esecutiva, a meno che l’importo versato non superi i 2mila euro per anno scolastico.
Anche questa detrazione ammonta al 19% dell’importo donato, ma a differenza di altre detrazioni, non esiste un limite massimo per l’importo che si può detrarre: si calcola sull’intera somma donata.
L’incumulabilità con la detrazione delle spese per la frequenza scolastica va riferita al singolo alunno, ad esempio:
- il contribuente che ha un solo figlio e richiede la detrazione per le spese di frequenza non può avvalersi anche di quella per le erogazioni liberali
- se, invece, ha due figli, può richiedere la detrazione per la frequenza per uno e quella per le erogazioni liberali per l’altro.
Limiti di reddito
Dal 2020, la detrazione per entrambe le categorie di spesa è piena per chi ha un reddito complessivo fino a 120mila euro. Oltre questa soglia l’agevolazione diminuisce progressivamente, fino ad azzerarsi completamente al raggiungimento di 240mila euro di reddito.
Dott. Michele Callovi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile













