Il periodo natalizio oramai alle porte rappresenta un’occasione particolarmente opportuna per assegnare omaggi ai propri dipendenti.
I buoni carburante (ma lo stesso vale per qualsiasi buono spesa), ad esempio, costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e beneficiano dell’esclusione da imposizione se di importo inferiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro, complessivamente con gli altri fringe benefit ricevuti (circolare n. 28/E/2016).
Per il 2024, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata a 1.000 euro e, per i soli dipendenti con figli a carico, a 2.000 euro, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato articolo 51, comma 3, Tuir, in caso di superamento del limite.
Ne deriva che, nell’anno 2024, i buoni carburante non costituiscono reddito di lavoro dipendente se, complessivamente, avendo riguardo anche a tutti gli altri fringe benefit dell’anno, non superano la soglia di valore di 1.000/2.000 euro per singolo lavoratore. Laddove il limite dovesse essere superato, la detassazione viene meno non per la parte eccedente, bensì integralmente.
E’ opportuno ora precisare la procedura da porre in essere quando si assegnano i buoni carburante, nella considerazione che essi non riportano il nominativo del dipendente assegnatario, ma solamente il numero di serie. Al fine di osservare le disposizioni di legge, si consiglia di tenere un registro che certifichi la corrispondenza del buono carburante, contraddistinto dal numero di serie, con il lavoratore beneficiario, prevedendo anche uno spazio che accolga la firma del dipendente “per accettazione”.
Così facendo, il datore di lavoro dovrebbe essere “salvo” da possibili contestazioni.
I buoni carburante possono anche essere erogati a un solo dipendente, non essendo richiesto che l’erogazione sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti. Peraltro, devono ritenersi ammissibili importi differenziati tra i dipendenti indipendentemente dalla categoria di appartenenza; quindi, è possibile attribuire un buono di 100 euro al dipendente “x” e un buono di 200 euro al dipendente “y” senza che venga meno il regime di detassazione.
Dott. Michele Callovi
Dottore Commercialista e Revisore Legale


















