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L’angolo del commercialista – Polizza catastrofale obbligatoria per le imprese

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Scatta l’obbligo per le imprese italiane di stipulare una polizza assicurativa contro eventi catastrofali – come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni – introdotto dalla Legge di bilancio 2024 (legge 213/2023). Ma attenzione: le scadenze sono differenziate e le sanzioni sono indirette, ma comunque rilevanti.

Le scadenze
Grazie al Decreto-Legge 39/2025, che ha rimodulato i termini, i tempi per mettersi in regola sono diversi in base alla dimensione aziendale:

  • Grandi imprese: entro il 31 marzo 2025
  • Micro e piccole imprese: entro il 1° gennaio 2026
  • Medie imprese: entro il 1° ottobre 2025

Chi è obbligato?
Tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia. Sono escluse:

  • le imprese agricole (art. 2135 c.c.),
  • i beni abusivi o non sanati,
  • i beni in costruzione non iscritti tra le immobilizzazioni materiali (art. 2424 c.c.).

Cosa deve coprire la polizza
La polizza deve proteggere i beni materiali iscritti nello stato patrimoniale dell’impresa, in particolare:

  • Terreni e fabbricati
  • Impianti e macchinari
  • Attrezzature industriali e commerciali

Per i beni in affitto o leasing, l’obbligo resta in capo all’impresa utilizzatrice, salvo che il bene sia già assicurato dal proprietario.

Cosa succede se non si stipula la polizza
Non ci sono sanzioni pecuniarie immediate, ma chi non è in regola rischia l’esclusione da contributi pubblici, incentivi e agevolazioni. Come previsto dall’art. 1, comma 102, della legge 213/2023, ogni amministrazione dovrà stabilire con un provvedimento come applicare questa esclusione.

Il MIMIT ha già dichiarato che escluderà le imprese inadempienti dalle proprie misure di sostegno, ma solo per le domande presentate dopo l’entrata in vigore del relativo provvedimento attuativo – niente effetto retroattivo quindi.

ℹ️ Altri chiarimenti utili (FAQ MIMIT del 2 aprile 2025)

  • I beni abusivi non vanno assicurati.
  • I beni in costruzione non rientrano nell’obbligo.
  • Gli studi legali iscritti al Registro imprese sono tenuti alla polizza.
  • I veicoli iscritti al PRA non rientrano tra i beni da assicurare.

Novità: anticipazione dell’indennizzo In caso di ricostruzione di rilievo nazionale, come previsto dalla legge 40/2025, le imprese assicurate potranno richiedere un’anticipazione del 30% dell’indennizzo, presentando una perizia asseverata di un tecnico abilitato.

Se hai un’impresa, segnati le scadenze e verifica la tua situazione assicurativa: adeguarsi conviene.

Dott. Michele Callovi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile



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