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L’angolo del commercialista – L’applicazione della marca da bollo in fattura

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L’articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” quando supera i 77,47 euro (ex L. 150.000) e, in particolare, se la fattura evidenzia importi non soggetti ad IVA. Se la fattura evidenziasse contemporaneamente importi soggetti ad IVA e non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a euro 77,47, è comunque dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98).

Ad oggi, con l’obbligo di emissione elettronica della fattura per la maggior parte dei contribuenti, l’assolvimento dell’imposta di bollo su dette fatture prevede l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta ed è stata disposta modalità e termini di versamento.

Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

I termini per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissati, con le dovute eccezioni, al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo.

Se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

ClassificazioneFattispecieNorma IVAPer importi > € 77,47
ImponibiliAliquota zeroArt. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72Non soggetto a bollo
ImponibiliAltre aliquote Non soggetto a bollo
Esenti Art. 10 DPR 633/72Imposta di bollo € 2,00
Non imponibiliEsportazioni e servizi internazionaliArt. 8, 8bis e 9DPR 633/72Non soggetto a bollo
Non imponibiliCessioni intraUEArt. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993Non soggetto a bollo
Non imponibiliEsportatori abitualiArt. 8 lett. c) DPR 633/72Imposta di bollo € 2,00
Escluse per mancanza del presupposto territorialeServizi esteroArt. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter) DPR 633/72Imposta di bollo € 2,00
Split payment Art. 17-ter DPR 633/72Non soggetto a bollo
Reverse charge Art. 17, comma 5 e 6 e Art. 17ter DPR 633/72Non soggetto a bollo
Reverse charge Art. 46 D.L. 331/1993Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 DPR 633/72Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVARegime minimi Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVARegime forfettario Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVACompenso occasionale Imposta di bollo € 2,00

L’Agenzia Entrate ha più volte ribadito che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture è a carico del soggetto che emette la fattura, mentre il soggetto che la riceve è solo un obbligato in solido all’imposta. Da ciò deriva che:

  • la marca da bollo riaddebitata al cliente non può essere indicata come “spesa anticipata in nome e per conto del cliente” ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72;
  • il suo riaddebito va a far parte dei compensi e deve essere assoggetta al medesimo trattamento IVA degli stessi.

Nella fattura elettronica, a seconda del caso specifico, l’imposta di bollo dovrà quindi essere indicata valorizzando il campo “Natura” con lo specifico codice:

  • N1 (operazioni escluse da Iva)
  • N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
  • N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
  • N4 (operazioni esenti Iva)

Dott. Michele Callovi
Dottore Commercialista e Revisore Contabile



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