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L’angolo del commercialista – Cripto-attività: novità alla disciplina fiscale 2025

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La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207), all’art. 1 commi da 24 a 29, ha apportato significative modifiche alla disciplina fiscale delle cripto-attività; in particolare, da un lato, introduce un sistema di tassazione più strutturato per le cripto-attività, caratterizzato dall’eliminazione delle soglie di esenzione e da un incremento del prelievo fiscale dal 2026 e, dall’altro, offre la possibilità di rideterminare il valore delle posizioni esistenti al 1° gennaio 2025.

Inquadrando il tema, si ricorda che le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente; quindi, non solo cripto-valute (come Bitcoin ed Ether), ma anche token utilizzati per scopi specifici, come i utility token e gli asset tokenizzati.

La modifica più rilevante riguarda l’eliminazione della soglia minima di 2.000 euro, finora prevista come franchigia per la tassazione delle plusvalenze.

A partire dal 2025, qualsiasi plusvalenza derivante dalla compravendita di cripto-attività sarà quindi soggetta a imposizione fiscale, indipendentemente dal suo ammontare. Per quanto riguarda le aliquote, il legislatore ha previsto un regime differenziato: fino al 31 dicembre 2025 si manterrà l’attuale aliquota del 26%, mentre dal 1° gennaio 2026 l’imposizione aumenterà al 33%. Questo incremento si applicherà sia alle plusvalenze che agli altri proventi derivanti da cripto-attività.

La normativa introduce anche una disposizione transitoria che consente la rideterminazione del valore di acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025. I possessori potranno optare per sostituire il costo storico di acquisto con il valore alla predetta data, determinato secondo i criteri dell’articolo 9 del TUIR. Tale opzione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% sul valore rideterminato, entro il 30 novembre 2025.

Per agevolare il versamento dell’imposta sostitutiva, è prevista la possibilità di rateizzazione in tre quote annuali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata entro il 30 novembre 2025. Su quelle successive saranno dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

Va evidenziato che la scelta di rideterminare il valore comporta una limitazione significativa: non sarà possibile utilizzare le eventuali minusvalenze derivanti da questa operazione ai fini della compensazione prevista dall’articolo 68 del TUIR.

Pertanto, l’opportunità di regolarizzazione la propria posizione andrà valutata attentamente, considerando il rapporto tra il costo dell’imposta sostitutiva e i potenziali benefici fiscali futuri.



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